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STATUTO della

“ASSOCIAZIONE dei DIABETICI

della VALDICHIANA SENESE

A.DI.VA.SE. – ODV”


Promulgato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci
tenutasi il 24 ottobre 2020





ART.1
(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE dei DIABETICI della VALDICHIANA SENESE A.DI.VA.SE. – ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Montepulciano (SI) e con durata illimitata.


ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di tutti coloro che vivono, direttamente o indirettamente, le problematiche correlate al diabete.

La sua attività principalmente consiste nella realizzazione di:

- un luogo di incontro, di aggregazione e di interscambio di esperienze personali di tutte le persone direttamente od indirettamente coinvolte dalla malattia diabetica;

- un centro di educazione e formazione nella gestione della malattia diabetica dove si possono ricevere giuste informazioni in campo scientifico e normativo.

L’associazione, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

In particolare l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- divulgare la conoscenza del Diabete in rapporto alla malattia ed alla sua prevenzione;

- informare i diabetici sugli sviluppi della terapia per ottenere indicazioni utili nei differenti stadi della malattia stessa e particolarmente nelle sue varie complicanze;

- contribuire all’educazione e promozione della coscienza sociale della malattia diabetica;

- promuovere tutte le iniziative possibili volte a tutelare il diritto alla salute ed ai bisogni dei diabetici in campo professionale, amministrativo e sociale;

- instaurare un legame fra i diabetici per uno scambio di esperienze ed un aiuto reciproco sul come affrontare le implicazioni psico-fisiche della malattia;

- favorire l’interscambio di esperienze con altre associazioni analoghe;

- raccogliere e distribuire ogni tipo di materiale informativo riguardante la realtà del diabete in campo legislativo, normativo e scientifico;

- erogare prestazioni al fine di contribuire alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività.

L’associazione si può avvalere di ogni tipo di strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione degli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e tramite la partecipazione ed altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri interessi e finalità

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.


ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito

dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- la dichiarazione di impegnarsi al pagamento della quota annuale associativa.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.


ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

- frequentare i locali dell’associa­zione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associa­zione;

- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione.

Gli associati hanno l’obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.


ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione o nel caso di mancato pagamento della quota associativa, può essere escluso mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.


ART. 6
(Organi)

Sono organi dell’associazione:

- l’Assemblea;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- l’Organo di controllo.

L’associazione può procedere alla nomina di un Comitato Scientifico con funzione meramente consultiva da non considerare tuttavia organo sociale in ragione della sua costituzione, composizione e partecipazione.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.


ART. 7
(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (lettera e/o PEC), contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

La comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo e-mail o telefax come indicati da ciascun socio nella richiesta di adesione.

In presenza di un numero di aderenti superiore a venti unità la convocazione può essere fatta mediante affissione dell’avviso presso la sede dell’Associazione od in alternativa mediante divulgazione della notizia con evidenza su un quotidiano a rilevante diffusione nell’ambito territoriale di operatività dell’Associazione.

In tale ultimo caso la notizia dell’adunanza va pubblicata almeno due volte.

L’Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente almeno due volte all’anno: entro il mese di novembre per deliberare il Bilancio preventivo e le direttive programmatiche per l’anno successivo ed entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio d’esercizio e delle attività svolte nell’anno precedente.

Essa è altresì convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza della maggioranza più uno degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.


ART. 8
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

- può nominare il Coordinatore del Comitato Scientifico e il Comitato Scientifico ed opera in stretto contatto con esso per coordinare le attività della Associazione;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

- deliberare l’ammissione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- propone all’Assemblea i regolamenti per il buon andamento dell’Associazione e vigila sull’applicazione dello Statuto;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

- delibera in merito all’eventuale emissione di “Titoli di solidarietà”;

- delibera in merito alle proposte di revisione dello Statuto, prima della loro presentazione all’Assemblea per l’approvazione.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 11, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti, l’intero Consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Alle riunioni del Consiglio direttivo può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, ogni socio così come ospiti, dirigenti di altre associazioni aventi scopi affini, nonché ogni altro estraneo all’associazione per specifiche esigenze.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno cinque componenti. La convocazione è fatta mediante lettera o fax, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa.

In caso di particolari motivi d’urgenza può farsi luogo alla convocazione telefonica.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.


ART. 10
(Segretario)

Il Segretario è nominato in seno al Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione e può assumere temporaneamente, in qualità di sostituto, anche il compito di Tesoriere.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli associati e dei volontari all’Associazione.


ART. 11
(Tesoriere)

Il Tesoriere, è nominato in seno al Consiglio Direttivo, cura la gestione della Cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, le bozze di bilancio consuntivo e preventivo annuali, accompagnandoli da idonea relazione contabile e controfirmandoli insieme al Presidente.

Cura la riscossione delle quote associative, predispone i mandati di pagamento che controfirma insieme al Presidente ed eroga le relative somme previa delibera del Consiglio.


ART. 12
(Coordinatore del Comitato Scientifico)

Il Coordinatore del Comitato Scientifico è nominato in seno al Consiglio Direttivo.

Promuove l’aggiornamento scientifico in seno al Comitato direttivo e la divulgazione delle iniziative culturali-scientifiche riferite alla patologia all’interno dell’Associazione. Coordina il Comitato Scientifico.


ART. 13
(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


ART. 14
(Comitato Scientifico)

Il comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo su proposta congiunta del Presidente e del Coordinatore Scientifico ed ha funzioni esclusivamente consultive estranee alla gestione dell’Associazione.

Fanno parte del Comitato, oltre al Coordinatore Scientifico, chiunque eserciti una professione correlata o correlabile con la patologia diabetica.

L’organo dura in carica come il Consiglio direttivo e le formalità di funzionamento vengono dallo stesso organo stabilite sulla base di proprio regolamento conforme alle regole dell’associazione.


ART. 15
(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 15, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


ART. 17
(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.


ART. 18
(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.


ART. 19
(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.


ART. 20
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.


ART. 21
(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.


ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.


ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.